Buongiorno a tutti, oggi parleremo di Legge di stabilità 2021, le novità fiscali per il settore immobiliare contenute nella L.178 del 30 dicembre 2020 (Legge di stabilità 2021) in vigore dal 1° gennaio 2021 (www.gazzettaufficilae.it) e soprattutto delle novità per il superbonus al 110%.
Serviranno più articoli per spiegare tutto. Oggi vorrei iniziare facendo un po’ di chiarezza. Ormai in ogni condominio degli appartamenti che vendiamo, la domanda degli acquirenti è sempre la stessa: “stanno valutando di usufruire del bonus al 110%? “…vi assicuro che la confusione è ancora tanta.
Ricordo che il superbonus riguarda i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi green e la messa in sicurezza antisismica degli immobili.
Iter burocratico
Gli interventi legati al superbonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, anche con altri lavori che ne migliorino l’efficienza energetica e/o installino impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Se non si raggiunge il salto di due classi, si deve comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, dimostrabile con l’attestato di prestagione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato attraverso la “dichiarazione asseverata”.
L’asseverazione per il superbonus viene rilasciata al termine dell’intervento o per ogni avanzamento dei lavori pari al 30% del valore complessivo del preventivo.
Le pratiche devono essere inviate online al sito predisposto dall’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie e sviluppo economico) con firma e timbro del tecnico abilitato.
Per il superbonus è necessario pagare con bonifico bancario o postale “parlante”: causale del versamento, CF del beneficiario della detrazione e P.IVA del destinatario del bonifico sono gli elementi essenziali.
Oggetto bonus
Sono oggetto del bonus gli Interventi trainanti (cappotti termici e riscaldamento centralizzato) e quelli di efficienza energetica trainati perchè effettuati contestualmente ai primi (sostituzione degli infissi, impianto fotovoltaico).
Ma quali sono gli INTERVENTI TRAINANTI?
ISOLAMENTO TERMICO: riguardano gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali inclinate ed orizzontali (muri) per il 25% dei muri esterni dell’abitazione, quelli cioè dove viene disperso calore.
PARTI COMUNI CONDOMINIALI: comprende la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi efficienti, gli impianti di raffrescamento e produzione di acqua sanitaria.
CASE UNIFAMILIARI: interventi su case unifamiliari e unità indipendenti in edifici plurifamiliari (purchè con accesso autonomo esterno). Riguarda sempre la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con nuovi efficienti e gli impianti di raffrescamento e produzione di acqua sanitaria.
Novità superbonus al 110%
Tra le novità, ci sono la detrazione delle spese fino al 30/6/2022 (invece che 31 dicembre 2021), così detraibili:
5 quote uguali di pari importo per spese dal 1/7/20 al 31/12/21.
4 quote annuali di pari importo per la parte sostenuta nel corso del 2022.
Tra gli interventi trainanti, sono ora ammessi anche gli interventi per la coibentazione del tetto a prescindere dalla presenza o meno di un sottotetto riscaldato.
Si amplia il concetto di indipendenza funzionale dell’edificio: si ritiene tale quell’unità immobiliare dotata di ameno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per approvvigionamento idrico, impianti per gas, impianti per energia elettrica, impianti per la climatizzazione invernale.
L’estensione dell’agevolazione va anche agli edifici privi di APE, purchè al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Sono stati inseriti tra gli interventi trainanti anche quelli per abbattere le barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, robotica per favorire la mobilità a persone con handicap).
Estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici e l’introduzione
di nuovi limiti di spesa per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sono altre novità introdotte.
Vengono inclusi tra i soggetti beneficiari del superbonus 110% anche le persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se di un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche.
Per il cartello esposto nel cantiere deve essere esposta la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici.
Bene per ora fermiamoci qui, il discorso è lungo e dettagliato!
A presto per la parte fiscale del bonus!
Cristina